ARTICOLO 12
Le deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,
sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci
ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In seconda convocazione le
deliberazioni delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono valide
qualunque sia il numero dei soci presenti, sempre a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti.
Con le medesime modalità l’Assemblea ordinaria provvede
alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano per età.
Le deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria, quando vi siano all’ordine del giorno modifiche
statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, sono prese a norma dell’art.
21 del codice civile.
Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto
obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Le deliberazioni
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto
nell’apposito libro dei verbali assembleari.
Il verbale deve essere sottoscritto
dal presidente e dal segretario o dal notaio incaricato della redazione.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano
la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto
di voto.
Le delibere assembleari contrarie alla legge o al presente statuto
possono essere impugnate su istanza dei soci assenti o dissenzienti entro
tre mesi dalla delibera.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è composto da
tre fino ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria
tra i soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano
a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio nella
prima riunione provvede alla loro sostituzione nominando al loro posto
il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria
della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli
in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in
numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove
elezioni.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga
opportuno, quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri
e, comunque, almeno tre volte l'anno.
La convocazione dovrà essere effettuata
con avviso scritto - inviato anche a mezzo fax, raccomandata con avviso di
ricevimento a mano con ricevuta e posta elettronica con ricevuta contenente
l'ordine del giorno, che verrà spedito ai membri del Consiglio Direttivo almeno
dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso di urgenza,
la convocazione può avvenire anche quarantotto ore prima del termine fissato
per la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria
la presenza della maggioranza dei suoi membri: le deliberazioni sono adottate
a maggioranza semplice.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio
Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire
la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il
Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i
suoi membri un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario Generale.
Al
Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle
questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione degli
scopi associativi, seguendo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le
iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio ed il programma dell’attività
da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria e ogni atto necessario
ed opportuno per le assemblee straordinarie;
c) deliberare su ogni atto di
carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
e) deliberare l’esclusione dei soci in caso di gravi violazioni del presente
statuto;
f) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo presidente,
provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi
motivi sopraggiunti;
g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti
e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari
che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l’esecuzione dell’attività,
ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in
tutto o in parte l’attuazione;
h) deliberare su tutti gli atti che non siano
attribuibili alla competenza dell’Assemblea a norma di statuto o di legge;
i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell’Associazione;
l) stabilire
l'ammontare delle quote associative annuali in base alle diverse tipologie
di socio
m) nominare i Soci Onorari, su proposta del Presidente o di tre consiglieri
o del Comitato Scientifico;
n) aprire delle sedi operative , qualora lo ritenga
necessario per lo svolgimento dell'attività.
Delle riunioni del Consiglio
viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento
e l'attività dell'Associazione e può istituire un organo di stampa (Bollettino
Notiziario) dell'Associazione. In caso di estrema urgenza il Presidente può
esercitare i poteri del Consiglio, che deve convocare, per la ratifica, entro
le successive quarantotto ore.
In caso di impedimento o di inattività del
Presidente, il Vice Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo
per le opportune delibere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 14
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra
i suoi componenti; ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e le
Assemblee, dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del suo
mandato.
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione,
di fronte a terzi ed in giudizio; cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati
del Consiglio e dell’Assemblea, sulla base delle direttive stabilite dai
medesimi.
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito
dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere Anziano per età.
ARTICOLO
15
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti
e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
ARTICOLO 16
Il
Segretario Generale fa parte del Consiglio Direttivo, dal quale è nominato;
dura quanto il Consiglio.
Svolge le funzioni che il Consiglio medesimo
gli conferisce al momento della nomina.
ARTICOLO 17
Il Tesoriere può essere
nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio che
lo ha nominato.
Ha il compito di gestire, disgiuntamente al Presidente, la
cassa dell’Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali,
disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.
Il Tesoriere pone in atto
tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione
finanziaria dell’Associazione e, su mandato del Presidente, può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali; operare sugli stessi.
ARTICOLO 18
Il Consiglio
Direttivo istituisce un Comitato Scientifico e ne nomina il Presidente.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto
persone, anche non socie, e resta in carica tre anni.
Il Comitato Scientifico:
- definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi dell'Associazione;
- favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti
ed istituti di ricerca.
Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire
indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione
in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.
A tale scopo,
il Comitato collaborerà con il Consiglio direttivo e il suo Presidente.
ARTICOLO
19
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa
lo ritenga necessario.
E' composto da tre membri, anche non soci ed appartenenti
all'Albo dei Revisori Contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori:
- controlla la gestione patrimoniale e finanziaria
dell'Associazione, accettando il rispetto delle norme di legge;
- presenta
all'Assemblea dei soci una propria relazione con eventuali rilievi sull'andamento
amministrativo-contabile ed economico-finanziario.
Per tutto quanto non
espressamente indicato in questo articolo si fa riferimento alla vigente
normativa.
ARTICOLO 20
Tutte le controversie relative al presente Statuto,
comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità,
saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati
da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente
dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente
del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale
arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via
irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla
nomina del Collegio medesimo.
La sede dell’arbitrato sarà Bologna.
ARTICOLO 21 Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.