STATUTO

ARTICOLO 12
Le deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In seconda convocazione le deliberazioni delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, sempre a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Con le medesime modalità l’Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano per età.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, quando vi siano all’ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione, sono prese a norma dell’art. 21 del codice civile.
Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell’apposito libro dei verbali assembleari.
Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio incaricato della redazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Le delibere assembleari contrarie alla legge o al presente statuto possono essere impugnate su istanza dei soci assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla delibera.

ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è composto da tre fino ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, il Consiglio nella prima riunione provvede alla loro sostituzione nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno tre volte l'anno.
La convocazione dovrà essere effettuata con avviso scritto - inviato anche a mezzo fax, raccomandata con avviso di ricevimento a mano con ricevuta e posta elettronica con ricevuta contenente l'ordine del giorno, che verrà spedito ai membri del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche quarantotto ore prima del termine fissato per la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri: le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario Generale.
Al Consiglio Direttivo competono le seguenti attribuzioni:
a) deliberare sulle questioni che riguardano l’attività dell’Associazione per l’attuazione degli scopi associativi, seguendo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre il bilancio ed il programma dell’attività da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria e ogni atto necessario ed opportuno per le assemblee straordinarie;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
e) deliberare l’esclusione dei soci in caso di gravi violazioni del presente statuto;
f) eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l’esecuzione dell’attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l’attuazione;
h) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuibili alla competenza dell’Assemblea a norma di statuto o di legge;
i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell’Associazione;
l) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali in base alle diverse tipologie di socio
m) nominare i Soci Onorari, su proposta del Presidente o di tre consiglieri o del Comitato Scientifico;
n) aprire delle sedi operative , qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento dell'attività.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Associazione e può istituire un organo di stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione. In caso di estrema urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, che deve convocare, per la ratifica, entro le successive quarantotto ore.
In caso di impedimento o di inattività del Presidente, il Vice Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per le opportune delibere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti; ha il compito di presiedere il Consiglio stesso e le Assemblee, dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio; cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea, sulla base delle direttive stabilite dai medesimi.
Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere Anziano per età.

ARTICOLO 15
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

ARTICOLO 16
Il Segretario Generale fa parte del Consiglio Direttivo, dal quale è nominato; dura quanto il Consiglio.
Svolge le funzioni che il Consiglio medesimo gli conferisce al momento della nomina.

ARTICOLO 17
Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.
Ha il compito di gestire, disgiuntamente al Presidente, la cassa dell’Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.
Il Tesoriere pone in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell’Associazione e, su mandato del Presidente, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; operare sugli stessi.

ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo istituisce un Comitato Scientifico e ne nomina il Presidente.
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto persone, anche non socie, e resta in carica tre anni.
Il Comitato Scientifico:
- definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi dell'Associazione;
- favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti ed istituti di ricerca.
Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell’Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca.
A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio direttivo e il suo Presidente.

ARTICOLO 19
Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario.
E' composto da tre membri, anche non soci ed appartenenti all'Albo dei Revisori Contabili, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Collegio dei Revisori:
- controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accettando il rispetto delle norme di legge;
- presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione con eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario.
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo articolo si fa riferimento alla vigente normativa.

ARTICOLO 20
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo.
La sede dell’arbitrato sarà Bologna.

ARTICOLO 21 Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

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