STATUTO

STATUTO
ADISCO Bologna
Sezione territoriale dell'Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone ombelicale


ARTICOLO 1
E' costituita l’associazione denominata "ADISCO Bologna - Sezione Territoriale dell'Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale", in sigla "ADISCO Bologna".
Essa è un’organizzazione di volontariato.
La sede è in Bologna, attualmente in Via Monte Grappa n.3.
Per delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita purchè rimanga sempre a Bologna.

ARTICOLO 2
L'Associazione facendo proprie le finalità dell’Associazione Nazionale, si propone di:
a) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di Sangue di Cordone Ombelicale ed al suo trapianto;
b) promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della donazione di Sangue di Cordone Ombelicale;
c) collaborare con gli organi locali e regionali e degli altri enti locali per la formulazione di piani e programmi di studio e per la promozione di provvedimenti, anche normativi, atti a tutelare le donatrici ed i neonati;
d) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione stessa; sostenere le attività della banca SCO Regione Emilia Romagna e dei centri di ricerca ad essi collegati con l’acquisto di materiale strutture attrezzature e con l’erogazione di borse di studio e/o compensi a personale dedicato;
e) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie genetiche ed infettive trasmissibili;
f) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dalle procedure trapiantologiche;
g) collaborare con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore di chiunque abbia problemi inerenti le procedure trapiantologiche di sangue di cordone ombelicale;
h) favorire i contatti con le analoghe associazioni, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.
L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle innanzi menzionate, fatte salve le attività commerciali, strumentali a quelle istituzionali, ad esse direttamente connesse, effettuate nei confronti di chiunque al fine di raccogliere i mezzi finanziari occorrenti.

ARTICOLO 3
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
Lo scioglimento potrà essere stabilito soltanto da un’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, che dovrà anche disporre la devoluzione dei beni residui, avanzi di gestione, fondo di dotazione e quant'altro ad un’altra associazione di volontariato che persegue finalità analoghe.

ARTICOLO 4
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
- dai contributi annuali dei soci, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dai contributi volontari degli stessi;
- dai contributi dello Stato, di enti pubblici e di persone fisiche o giuridiche private;
- da entrate derivanti da convenzioni;
- dai contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- da denaro proveniente da eredità, lasciti e donazioni di privati;
- dal ricavato delle attività connesse.

ARTICOLO 5
L'esercizio dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio che si è chiuso da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro il successivo mese di aprile.
Gli avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali dovranno essere riutilizzati nell’attività istituzionale dell’Associazione, non essendo possibile in alcun modo, né diretto né indiretto, la distribuzione di utili.
Le attività di volontariato sono prestate a titolo spontaneo, personale e gratuito. Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ARTICOLO 6
L'Associazione garantisce a tutti i soci pari opportunità e piena partecipazione agli organi sociali.
L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti o Sostenitori, Onorari.
Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; sono tenuti al pagamento delle quote associative.
Sono Soci Ordinari coloro che presentano domanda di adesione.
La domanda deve contenere l’esplicita dichiarazione di conoscenza e piena accettazione dello Statuto dell'Associazione e del principio informatore che la donazione di "SCO" è volontaria, anonima e gratuita.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, deve essere versata la relativa quota associativa.
Tutti i soci ordinari pagano una quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Benemeriti o Sostenitori coloro che versano la quota associativa annuale determinata per tale categoria dal medesimo Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica ed allo sviluppo dell'associazione; non sono tenuti al versamento di quote associative.
Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione.

ARTICOLO 7
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.
Il Socio può recedere in qualsiasi momento e resta obbligato al pagamento del contributo per l'anno in corso al momento del recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata per iscritto ed ha effetto dallo spirare dell'anno nel cui corso il recesso è stato comunicato.
La decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento del contributo, decorsi tre mesi dal termine previsto.
Il Socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti ove il Socio agisca in contrasto con le finalità dell’Associazione o dello Statuto, o in difformità dalle delibere assembleari.
Le delibere di esclusione o di decadenza assunte dal Consiglio Direttivo debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro le predette delibere il socio potrà proporre opposizione non oltre 30 giorni dalla data della delibera e la stessa sarà oggetto di decisione dell'assemblea dei soci alla sua prima riunione.

ARTICOLO 8
Sono Organi dell'Associazione :
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 9
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
In sua assenza la stessa è presieduta dal Vice Presidente, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea designa il segretario per la redazione del verbale, e due scrutatori qualora l’assemblea determinasse di deliberare a votazione segreta su un argomento di sua competenza.
Su questioni personali la votazione a scrutinio segreto è obbligatoria.

ARTICOLO 10
E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
a) ratificare le quote associative straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo per ciascuna tipologia di socio;
b) nominare i membri del Consiglio Direttivo in caso di rinnovo dello stesso per scadenza del mandato;
c) nominare i membri del Collegio dei Revisori.
d) discutere e deliberare l’approvazione del bilancio ed il programma di attività dell’Associazione;
e) deliberare l’acquisto dei beni immobili.
E’ di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dello statuto e del regolamento;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

ARTICOLO 11
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l’approvazione del bilancio e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata di 1/10 dei soci (art. 20 - 24 Codice civile);
c) su richiesta, scritta e motivata del collegio dei revisori, ove esistente.
Le assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione sono convocate dal presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno 10 giorni., a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, che contenga l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione.
L’avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

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